«Il comitato Vigiliamo per la discarica ha ultimamente sollecitato con forza e urgenza che la Provincia di Taranto, tra i motivi di diniego all’ampliamento in altezza del terzo lotto, evidenzi adeguatamente quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3191 del 2007.» Lo dichiara Etta Ragusa, coordinatrice dello stesso comitato.
«La Provincia nei giorni scorsi ha inviato al gestore un avviso di parere sfavorevole contenente alcune motivazioni di carattere tecnico paesaggistico – ricorda la Ragusa, ma non si legge alcun accenno alla sentenza del Consiglio di Stato, che Vigiliamo aveva inviato fin dallo scorso gennaio al Settore ambiente, quale nota aggiuntiva alla memoria presentata in occasione della conferenza di servizi del 23 marzo 2016.
Nella sentenza del Consiglio di Stato (clicca QUI per leggere il testo integrale), con cui fu accolto l’appello proposto dalla Ecolevante avverso la sentenza n. 3830/2006 del TAR Lecce, che aveva a sua volta annullato gli atti relativi all’approvazione del progetto del III lotto della discarica, si legge: “ Contrariamente a quanto asserito dal primo giudice [del TAR/LE ndr], nella fattispecie che ci occupa deve, quindi, ritenersi pienamente applicabile, l’art. 3.10 punto 4,2, delle n.t.a. del PUTT/P, nella parte in cui prevede la possibilità di realizzare la discarica laddove il progetto sia destinato al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi.”
Dal momento che nel progetto presentato nel 2005 per realizzare il terzo lotto, si prevedeva specificatamente “un dettagliato piano di ripristino del paesaggio con la restituzione allo stesso della sua originaria morfologia, anche attraverso la ripiantumazione di specie autoctone”.
Pertanto – conclude la Ragusa – tra i motivi di diniego è estremamente importante che la Provincia di Taranto metta ben in evidenza la sentenza del Consiglio di Stato, dal momento che nel progetto presentato dall’attuale gestore si prevede un ampliamento in altezza che quasi raddoppia la volumetria originariamente autorizzata, e che quindi determinerebbe evidentemente una modificazione orografica non congruente con l’originaria morfologia dei luoghi.»