Il sindaco di Lizzano ha emanato una nuova ordinanza inerente misure anti covid. La stessa sindaco ha diffuso l’ordinanza via social. Ecco il testo:
A far data da venerdì 13 novembre e fino a tutto il 03 dicembre 2020, per i motivi sopra citati, l’osservanza delle seguenti disposizioni:
La chiusura di parchi e giardini pubblici, nonché Corso Vittorio Emanuele, Viale Gramsci e tutte le Piazze esistenti sul territorio comunale, fatta salva la garanzia di consentire l’accesso alle attività commerciali in essi contenute secondo quanto disciplinato dal vigente DPCM in materia;
- Il divieto di permanenza in pinete, spiagge, arenili e scogliere intesi come luoghi di aggregazione; restano esclusivamente consentiti il transito e l’attività sportiva di transito e non stazionaria secondo quanto disciplinato dal vigente DPCM in materia;
La sospensione, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutte le attività professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie; - La chiusura, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutte le attività artigianali e commerciali, ad esclusione del settore alimentare, di tabacchi, farmacie, parafarmacie e carburanti. Resta consentita la possibilità di orario continuato entro la fascia autorizzata all’apertura;
- La chiusura, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le c.d. “casette d’acqua” e i distributori automatici di tabacchi e carburante nonché quelli presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quegli presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie;
- Il divieto H24 di consumo di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica su aree pubbliche, incluse strade e piazze;
- L’esclusivo svolgimento del mercato settimanale con l’utilizzo di tutte le misure di sicurezza e distanziamento necessarie, vietando ogni altra tipologia di attività mercatale. Le attività consentite saranno monitorate per una settimana e l’eventuale violazione delle presenti disposizioni comporterà, con successivo provvedimento, la chiusura dei settori non alimentari e/o di intere aree mercatali.
- Ai titolari e/o gestori di esercizi pubblici di predisporre le condizioni per garantire, all’esterno e all’interno degli esercizi stessi, il rispetto della distanza interpersonale prevista dal vigente DPCM in materia utile ad evitare episodi di assembramento, mediante la predisposizione di corridoi con l’ausilio di elementi fisici nonché distanziatori opportunamente presegnalati.
- La costante sanificazione delle postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, nonché delle relative tastiere e pulsantiere.
DISPONE
L’apertura dei Cimiteri comunali nel rispetto delle misure previste dal vigente DPCM, rimandando al Settore competente la regolamentazione, le modalità operative e gli orari di accesso alle strutture. L’apertura sarà monitorata per una settimana e l’eventuale violazione delle presenti disposizioni comporterà, con successivo provvedimento, la chiusura del cimitero.
PRECISA
Che le attività di ristorazione sono consentite sempre con consegna a domicilio e dalle ore 05.00 alle ore 22.00 con modalità asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; si precisa, inoltre, che la modalità asporto prevede che cibi e alimenti vengano venduti in confezioni chiuse e non pronti per la consumazione.
Che restano consentite, nella fascia oraria di chiusura, per le attività professionali, artigianali, commerciali e di ristorazione ogni attività che non comporti la presenza di clientela nonché le sole attività di preparazione dei prodotti, di pulizia, carico e scarico merci e quant’altro necessario ai fini di regolare la funzionale apertura delle attività stesse.
Che le presenti disposizioni in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano anche a tutte le aree di servizio e rifornimento carburante presenti nell’intero territorio comunale;
RAMMENTA
L’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM.
Che sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, salute, assistenza, nonché per motivi di studio, per l’acquisto di merci nelle attività commerciali consentite nonché fino a chiusura per alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi e carburanti e alle ore 22.00 per servizio di ristorazione d’asporto.
Che è fortemente raccomandato, nella restante parte della giornata, non muoversi con mezzi di trasporto pubblici e privati se non per le motivazioni sopra riportate.
SI RISERVA
In caso di ulteriore aumento dei contagi legati alla pandemia di COVID-19 o mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, l’adozione di provvedimenti integrativi finalizzati a prevenire il proseguimento di condizioni di assembramento.
DISPONE
Che la presente Ordinanza Sindacale abroga e sostituisce la precedente in materia.
http://dgegovpa.it/lizzanota/albo/albo.aspx