cimitero Grottaglie
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Il Sindaco di Grottaglie ha emesso una nuova ordinanza poco fa inerente i Servizi Funebri.

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Divieto del rito della vestizione della salma

A far data da oggi 27 Marzo 2020 e sino al 3 Aprile 2020 incluso ha disposto che la salma, adagiata nella cassa di legno senza il rito della vestizione, sia prontamente trasportata presso la “sala mortuaria” del civico cimitero. È ammesso porre nella cassa gli abiti del defunto.

Cimitero: sospesa ogni attività di iniziativa privata

Inoltre nell’ordinanza si specifica che è sospesa, all’interno del cimitero comunale, ogni attività di iniziativa privata.

Raccomandazioni

Alle Ditte di Onoranze Funebri, alle Associazioni ed a tutti gli operatori del Settore di adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del covid- 19 (coronavirus);

– Ai cittadini tutti, di osservare le indicazioni del Ministero della Salute (reperibili anche sul sito internet del Comune di Grottaglie) in merito a quanto in oggetto, e ad evitare il più possibile, luoghi affollati e ogni forma di assembramento.

L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell’ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art. 650 del codice penale.

Ecco l’ordinanza completa

IL SINDACO DATO ATTO

– che l’O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

– che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agente virali trasmissibili;

VISTI:

– il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; – il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; -il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; -il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto­legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; -il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto­legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; -il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; -il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVJD-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; -il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; -il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020; -l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. ” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 20-3-2020;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

RITENUTO indispensabile, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Grottaglie e allo specifico stato di evoluzione del contagio, di dover adottare misure straordinarie coerenti con l’impostazione e gli obiettivi dei Dpcm citati, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

ACQUISITO il parere favorevole della ASL competente per territorio.

VISTI

–  l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del Servizio sanitario nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

–  gli artt. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

A far data dal 27 Marzo 2020 e sino al 3 Aprile 2020 incluso che:

  1. la salma, adagiata nella cassa di legno senza il rito della vestizione, sia prontamente trasportata presso la “sala mortuaria” del civico cimitero. È ammesso porre nella cassa gli abiti del defunto;
  2.  è sospesa, all’interno del cimitero comunale, ogni attività di iniziativa privata.

RACCOMANDA

– Alle Ditte di Onoranze Funebri, alle Associazioni ed a tutti gli operatori del Settore di adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del covid- 19 (coronavirus);

– Ai cittadini tutti, di osservare le indicazioni del Ministero della Salute (reperibili anche sul sito internet del Comune di Grottaglie) in merito a quanto in oggetto, e ad evitare il più possibile, luoghi affollati e ogni forma di assembramento.

L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell’ordine e ai presidi sanitari.

 

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art. 650 del codice penale.

RENDE NOTO

che avverso la presente ordinanza è proponibile  ricorso al TAR Puglia – Sez. – di Lecce, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

AVVISA

che la presente Ordinanza va notificata:

– al Comando di Polizia Locale;

– alla Stazione dei Carabinieri di Grottaglie ;

al Commissariato di pubblica Sicurezza di Grottaglie;

DISPONE

  La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio  del Comune di Grottaglie.

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