Scade lunedì 18 dicembre il termine per il versamento del saldo IMU e TASI 2017.
Scadenza prorogata al primo giorno non festivo successivo in quanto il giorno 16 cade di sabato, deve essere effettuato il versamento del saldo IMU e TASI anno 2017 e il versamento della quarta ed ultima rata della TARI dovuta per l’anno 2017.
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato in autoliquidazione dal contribuente. Il versamento della TASI deve essere effettuato sempre in autoliquidazione dal contribuente, applicando le aliquote TASI già in vigore per l’anno 2016. Si ricorda che la TASI non è dovuta per gli immobili che costituiscono abitazione principale del contribuente e relative pertinenze e sugli immobili tenuti a disposizione.
Il versamento della TARI deve essere effettuato invece utilizzando il Mod. F24 n. 4 allegato all’avviso di pagamento già notificato. Coloro che avessero smarrito il modello di versamento o non fossero venuti in possesso dell’avviso TARI 2017, possono richiedere copia all’Ufficio Tributi del proprio Comune.
IMU e TASI sono bloccate per il secondo anno consecutivo, la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha confermato le disposizioni in vigore lo scorso anno per cui i comuni non posso aumentare le aliquote rispetto a quelle deliberate nel 2015. Stop anche alle maggiorazioni: l’aumento di 0,8 punti per la sola aliquota della TASI, infatti, è applicabile nel 2017 solo se deliberato e applicato, per il 2016.
Si ricorda che la IUC (imposta unica comunale) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e l’altro collegato all’erogazione/fruizione di servizi comunali. La IUC si compone :
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
- tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- In particolare l’IMU è l’imposta municipale propria ed è pagata dai possessori di immobili e terreni ubicati nel territorio dello stato. Per i contribuenti privati, la base imponibile si calcola seguendo questi 3 punti:
- Rendita catastale al 1° gennaio dell’anno di imposta
- Rivalutazione della rendita al 5%
- Moltiplicazione del valore così ottenuto per uno dei coefficienti previsti dalla normativa.
In merito alla TASI, il suo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte edificabili e non, a qualunque uso adibiti. Dal 2016 la TASI non è più dovuta sugli immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezioni di quelle cd. di lusso con categoria catastale A/1, A/8, A/9.
Imu e Tasi sono pagate dal contribuente:
- il 16 giugno di ogni anno (acconto o intera imposta)
- il 16 dicembre a saldo di quanto versato.