Nuove risorse per i cittadini di Grottaglie per debellare l’amianto dalle proprie case.
E’ stata disposta la riapertura dei termini relativi all’Avviso per la presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata.
La somma disponibile è pari a € 52.210,40, risultante dalle economie rivenienti dall’Avviso pubblicato nell’anno 2018.
L’Avviso pubblico ed il relativo modello per l’istanza sono scaricabili in allegato.
Ogni opportuna informazione e/o chiarimento potranno essere acquisiti presso l’Ufficio Servizi Ambientali del Comune di Grottaglie ( 099/5620280 – 099/5620277).
Grottaglie, 4 ottobre 2019
Soggetti beneficiari
Possono accedere al contributo i proprietari di un immobile, ubicato nel territorio del Comune di Grottaglie in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie, e muniti, alla data di presentazione della domanda, di idoneo titolo abilitativo edilizio, qualora necessario e richiesto dalla normativa urbanistica vigente, per interventi che prevedono la bonifica di materiali contenenti amianto.
Possono presentare domanda di finanziamento anche coloro che abbiano la sola disponibilità di un immobile (locatari, comodatari, usufruttuari ecc.) sito nel Comune di Grottaglie, in tale ipotesi il richiedente dovrà allegare alla domanda, a pena l’esclusione della stessa, l’assenso del proprietario, in originale, all’esecuzione delle opere. In caso l’immobile risulti appartenere a più proprietari o nel caso di multiproprietà, di proprietà indivise etc., per il singolo intervento verrà assegnato un unico contributo.
Domanda di ammissione al contributo
L’Avviso pubblico ed il relativo modello per l’istanza sono scaricabili QUI.
Ogni opportuna informazione e/o chiarimento potranno essere acquisiti presso l’Ufficio Servizi Ambientali del Comune di Grottaglie ( 099/5620280 – 099/5620277)
L’Amianto, cos’è
L’asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati (serie degli anfiboli) e del gruppo dei fillosilicati (serie del serpentino). Per diventare amianto i minerali di partenza devono subire particolari processi idrotermali di bassa pressione e bassa temperatura. Secondo la normativa italiana sono definiti inalabili (ovvero respirabili): i minerali formati da singole fibre più lunghe di 5 µm e con rapporto lunghezza / larghezza di almeno 3:1. La produzione, la lavorazione e la vendita dell’amianto sono fuori legge in Italia dal 1992. (wikipedia).
È un’attività di prevenzione che si basa sul controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischio con l’obiettivo di proteggere la loro salute, prevenire malattie professionali e le malattie correlate al lavoro. La sorveglianza sanitaria include:
- visita medica preventiva per assodare l’assenza di problematiche relative al lavoro in quanto è fondamentale valutare l’idoneità alla mansione che andrà a svolgere il lavoratore;
- visita medica periodica per accertare che i lavoratori siano idonei a svolgere la specifica mansione. La frequenza di tali controlli avviene una volta l’anno, nel caso in cui la all’interno della norma relativa non sia specificato. Il medico competente può definire, in base alla valutazione del rischio, ogni quanto un lavoratore deve sottoporsi alla visita. Allo stesso tempo, con provvedimento motivato, l’organo di vigilanza può imporre periodicità discorde rispetto a quello che ha indicato il medico competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, ogni qual volta il medico competente reputi lo stato fisico del soggetto correlato ai rischi derivanti dal lavoro svolto, al fine di esprimere l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica nel momento in cui si decida di cambiare mansione, permettendo di verificare se sussiste l’idoneità;
- visita medica al termine del rapporto di lavoro solamente quando la norma lo prevede.
- visita medica al momento della preassunzione;
- visita medica prima che si riprenda il lavoro, in seguito ad un periodo di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, per verificare se il soggetto è idoneo all’incarico lavorativo.
L’obbligo e l’onere economico di garantire la sorveglianza sanitaria spettano al datore di lavoro, mentre il medico competente ha il compito di emettere un giudizio di idoneità alla mansione. I lavoratori che devono provvedere alla manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, oppure in caso di smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, ovvero alla bonifica delle aree interessate, prima di poter svolgere le determinate mansioni sono obbligatoriamente sottoposti, almeno una volta ogni tre anni, oppure nel caso in cui sia il medico a decidere, a sorveglianza sanitaria. La stessa ha come scopo anche quello di constatare se al soggetto è consentito utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Per quanto riguarda i lavoratori che sono stati iscritti anche solamente una volta nel registro degli esposti devono essere sottoposti a visita medica al termine del rapporto di lavoro ed anche a successivi accertamenti.