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Entro il 16 ottobre 2014 tutti i cittadini italiani dovranno pagare la TASI, l’ultima imposta del sistema tributario italiano inerente la casa.

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La TASI riguarda i servizi comunali indivisibili, cioè quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae.

Tra essi sono compresi, quindi, i servizi di: polizia locale, protezione civile, viabilità, manutenzione del verde pubblico, tutela dell’ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale, pubblica illuminazione, socio-assistenziali, cimiteriali e relativi alla cultura e allo sport.

L’imposta viene calcolata sulla base imponibile della rendita catastale di fabbricati (rurali ed urbani), ivi compresa l’abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli. Il presupposto impositivo della TASI è, appunto, il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di questi ultimi (la TASI da pagare va comunque rapportata alla quota e ai mesi di possesso dell’immobile; riguardo al periodo di possesso valgono gli stessi criteri dell’IMU, quindi un periodo di almeno 15 giorni conta come un mese intero).

La tassazione è prevista anche per gli affittuari, con una quota tra il 10% e il 30%, secondo quanto stabilito dal Comune. Al contrario l’IMU resta in vigore sulle altre proprietà.

Per meglio comprendere questa nuova tassa che dovremmo pagare entro il 16 ottobre vi invitamo a leggere questa guida informativa.

Ecco le principali domande, e cliccando si accede alla relativa risposta:

Cos’è la TASI?

Tasi è l’acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.

La grande novità della Tasi è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l’affittuario. La legge infatti stabilice che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dalComune nel regolamento della Tasi.

Chi paga la Tasi?

La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.;

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltano dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commeciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Esentati dalla Tasi

Sono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

In pratica sono escluse dal pagamento della tassa sui servizi indivisibili oltre gli immobili appartenenti agliEnti Locali, ai consorzi fra detti enti e gli enti del servizio sanitario nazionale anche i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, i fabbricati di proprietà dellaSantasede indicati negli artt 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alleorganizzazioni internazionali, i fabbricati dichiarati inagibili inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali ecc… Relativamente quest’ultima fattispecie, la norma precisa che l’esenzione spetta limitatamente alle parti dell’immobile utilizzato per le predette attività, secondo quanto previsto dall’art. 91-bis del dl 1/2012.

Esclusione dalla TASI

Sono escluse dalla Tasi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili (quindi ad esempio non si paga sui Terreni Agricoli e sui Terreni Incolti).

Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo

La Tasi non è dovuta in relazione alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato il recupero.

 

Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI? 

L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.

 

Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in  quest’ultimo caso, le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)?

Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell’IMU.

 

Qual è l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il  2014 fino al 2,5 per mille?

L’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l’aliquota non può comunque superare l’1 per mille.
Si ricorda che per questi fabbricati l’IMU non è dovuta, a norma del successivo comma 708.

 

Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n.201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.

Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.

 

Nella riformulazione del comma 669, dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezionein ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali dicui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non siconsiderano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.
Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l’esclusione ai fini TASI.

Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.

 

 L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge. Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e daimprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta? In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1,comma 681, L. n. 147/2013.

La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile.L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

 

Posto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?

Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione
principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune. La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.

 

Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata:

 il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento;
 l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli.

L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.

 

Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato?

Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale. Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale. In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquotadell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale. L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.

 

Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell’imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI?

L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

 

Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell’alloggio sociale, per l’IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI?

In questo caso, l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale. La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune. L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal Comune.

 

In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento?

No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.

 

Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.

 

In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzanol’immobile come abitazione principale?

Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale. Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B. A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%. Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200

Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:

 A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100). A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;

 B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale(58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100). B paga la TASI per € 64,64.

 

I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di “alloggi sociali devono essere considerati “occupanti” ai fini TASI?

Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
 l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
 il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.

Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale. Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
 l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
 la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio.

 

Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI?

Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di“Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

 

Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l’equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
 il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale,indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

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