«In relazione alle delibere della Giunta Alabrese relative all’appello al Consiglio di Stato dell’Ordinanza n.270/2014 del TAR Lecce che sospendeva la revoca del dott. Cassano quale OIV del Comune di Grottaglie, nonostante il parere del Responsabile Affari Legali del Comune evidenziasse: “Dall’analisi degli atti di causa non si ravvisano elementi sufficienti a suggerire l’impugnazione della prefata ordinanza che appare motivata nel momento in cui afferma che il provvedimento di revoca non è stato preceduto né dalla comunicazione di avvio del procedimento né dall’acquisizione del preventivo parere ANAC e presenta evidenti profili di contraddittorietà (Delibera Giunta Comunale n.251 del 20 giugno 2014) e relative al riconoscimento di premialità in favore di ex Dipendenti con riferimento all’anno 2011, sulla base di verbali di un meglio identificato Organismo Monocratico di Valutazione, evidentemente non coincidente col legittimo Organismo Indipendente di Valutazione già esautorato con revoca sindacale del 13 Marzo 2014, già sospesa dal TAR Lecce e che in passato si era formalmente detto contrario, sulla base di un cospicuo corredo normativo, al riconoscimento di qualsiasi premialità per gli anni 2011 e 2012 (Delibera Giunta Comunale n. 253 del 20 Giugno 2014), nei giorni scorsi, interpretando letteralmente il mio ruolo di Consigliere Comunale, quale deputato al controllo degli Atti nell’Amministrazione Pubblica, nell’interesse di tutti i miei amati concittadini grottagliesi, ho formalmente informato tutte le autorità preposte al fine di accertare i fatti occorsi e valutare qualsiasi elemento rilevante di carattere tanto economico, quanto giuridico.»
Lo scrive in una nota Michele Santoro, consigliere comunale per “Grottaglie prima di tutto“, che aggiunge: «Circa l’aspetto etico, evidentemente imprescindibile in tutta questa vicenda, rimetto ai concittadini elettori ogni valutazione di merito, ricordando che ogni attività promossa dalla Pubblica Amministrazione ha un costo che pagano gli stessi cittadini, salvo eventuali rilievi e censure che possono intervenire previo accertamento da parte dell’autorità giudiziaria preposta e a cui consegua l’accollo delle spese ulteriormente previste a carico di chi delibera e determina in favore di tali atti».