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Alcune variazioni normative hanno generato confusione e perplessità negli automobilisti italiani per la nuova norma che riguarda i guidatori di mezzi di trasporto.

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In particolare, una legge di recente emanazione ha stabilito che la carta di circolazione di un autoveicolo e la patente di guida di chi lo conduce dovranno coincidere, cioè essere dello stesso intestatario.

Iniziamo a precisare che tale norma riguarda solo chi acquista un veicolo dal 3 di novembre.

In data antecedente, non c’è nulla da modificare o comunicare e ci si può considerare esenti da qualsiasi sanzione.

Con il supporto di Nico Parziale, titolare della delegazione dell’ACI di Grottaglie, abbiamo fatto un piccolo specchietto riassuntivo su questa nuova normativa.

Chi acquista dopo il 3 di novembre, al momento della registrazione alla Motorizzazione, deve comunicare un doppio nominativo nel caso in cui:

  • un familiare (padre, figlio, ecc.) utilizza la macchina per più di 30 giorni e ha una residenza diversa dal proprietario dell’auto;

  • se il veicolo è in comodato d’uso (esempio, i rappresentanti d’azienda);

  • se il veicolo è di proprietà di un disabile che ha la necessità di avere un accompagnatore nei suoi spostamenti.

Nico Parziale specifica, inoltre, che questa legge riguarda solo auto e moto, sono esclusi gli autocarri.

Si precisa che tutti coloro che non faranno questo aggiornamento (rammentiamo ancora una volta, solo per acquisti di veicoli fatti dopo il 3 novembre) saranno punibili con una sanzione di circa 705 euro, e verrà ritirata la carta di circolazione. L’obbligo è rivolto sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

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