Con Decreto n. 213 del 27.04.2020, pubblicato in BURP n. 61 del 30 Aprile 2020, la Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 Giugno-15 Settembre 2020.
Il Sindaco, con il fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, sulla scorta dell’istruttoria condotta dai competenti uffici comunali ha emesso apposita ordinanza (n. 73 del 20/05/2020) riportante le misure adottate per il territorio comunale. In particolare:
1. Divieti
Durante il periodo di grave pericolosità di incendio dichiarato con D.P.G.R. n. 213 del 27.04.2020, ed in specifico dal 15 giugno 2020 al 15 settembre 2020, in tutte le aree del Comune di Grottaglie a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
– accendere fuochi di ogni genere;
– far brillare mine o usare esplosivi;
– usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
– usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
– tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
– fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
– esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
– transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
– transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo – pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
– abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
2) Disposizioni per gli Enti di Gestione di infrastrutture e servizio
Alle Società di Gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione dei servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, entro il 31 maggio 2020, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compreso i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti di ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 394/1991 e successive modificazioni e del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” istituito con L.R. 20/12/2005 n. 18 modificata con L.R. n. 6 del 17/05/2011, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di Gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
3) Attività ad alto rischio esplosivo
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) di comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge 353/2000, è fatto divieto esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi di artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nochè altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura della Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
Il Sindaco, inoltre, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperature tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l’attività pirotecnica.
5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio 2020.
6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del D.P.G.R.. n. 232 del 16.04.2019.
7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo entro il 31 maggio 2020 di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
8) Aree boscate
Ai proprietari, agli affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi è fatto obbligo di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
9) Aree agricole
I proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo di coltivazioni arboree, di vigneti e di terreni incolti presenti nel territorio comunale, entro il 31 maggio 2020 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, devono provvedere al costante controllo della vegetazione infestante presente nell’intero fondo attraverso lavorazioni meccaniche volte all’interramento di tutta la massa vegetale che può essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi ed espandersi a strutture e infrastrutture antropizzate;
10) Aree urbane e periurbane
Al fine di prevenire il rischio di incendio di interfaccia ed il relativo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità nonché danni alle cose e alle strutture, entro il 31 maggio 2020 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità i proprietari e/o i conduttori, a qualsiasi titolo, di aree incolte, suoli edificabili, aree di cantiere, spazi aperti (sia confinanti con la viabilità pubblica che interclusi fra strutture edilizie, quali giardini interni e/o aree verdi private) insistenti in area urbana ed all’interno dei centri abitati, devono provvedere alla eliminazione della vegetazione infestante, delle sterpaglie, della necromassa, dei residui vegetali nonché eventuali masserizie od altri materiali presenti in quanto pericolo per la igiene pubblica e causa di fenomeni di innesco e/o propagazione di incendi alle strutture ed infrastrutture urbane, sia pubbliche che private.
11) Aree insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali
Entro il 31 maggio 2020 e per tutto il periodo di vigenza del presente ordine, i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali, nonché di aree ad essi destinati o di siti dismessi, anche insistenti in zona ASI, hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di evitare che eventuali incendi, propagandosi alle aree circostanti o confinanti, abbiano suscettività ad espandersi alle strutture e infrastrutture industriali determinando incendi di interfaccia in ragione dei quali possano derivare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento a quegli insediamenti -anche se non a Rischio di Incidente Rilevante- nei quali siano presenti anche solo modiche quantità di sostanze pericolose e/o infiammabili (comprese le attività ad alto rischio esplosivo) quali carburanti, gas, prodotti chimici e plastici e comunque soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, tali da costituire a loro volta ulteriori sorgenti di innesco in grado di determinare per gravità ed estensione, un concreto pericolo di indurre una propagazione dell’incendio con “effetto domino” di cui al D.lvo 105/2015, trattandosi di aree ad elevata concentrazione di stabilimenti.
12) Attività turistiche e recettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto obbligo di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento secondo dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.