I Carabinieri della Compagnia di Martina Franca hanno dato corso ad una vasta operazione di controllo del territorio che ha interessato tutti i comuni ricadenti sotto la competenza del reparto e quindi anche la città di Grottaglie.
In una nota stampa diffusa ai media viene segnalata la denuncia in s.l. all’A.G. di un uomo di Grottaglie per guida in stato di ebbrezza alcolica colto alla guida di autovettura con un tasso alcolemico pari ad 1,77 g/l, ben superiore ai limiti di legge.
La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo oltre questo limite – e quindi in stato di ebbrezza – costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada:
Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
– ammenda da 500 a 2000 euro,
– sospensione patente da 3 a 6 mesi.
Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l
– ammenda da 800 a 3200 euro,
– arresto fino a 6 mesi,
– sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.
Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
– ammenda da 1500 a 6000 euro,
– arresto da 6 mesi ad un anno,
– sospensione patente da 1 a 2 anni,
– sequestro preventivo del veicolo,
– confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).
La patente di guida è sempre revocata quando:
– il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t),
– in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio).
La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’influenza di droghe, ha provocato un incidente.
Le pene previste dall’articolo 186 comma 2 e 186 bis comma 3 del Codice della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito).