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Regole più stringenti su contenuto, confezioni, vendita, anche anche on line, dei prodotti del tabacco. Vietato fumare in auto, alla presenza di minori e donne in gravidanza, e nelle pertinenze degli ospedali. Ecco la Circolare del Ministro della Salute del 4 febbraio 2016:

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Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”. In particolare, disposizioni in materia di tutela della salute dei minori avverso il consumo di tabacco.

Premessa

Il 2 febbraio 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che recepisce la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

La finalità delle nuove norme è assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso l’introduzione di maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori e, in particolare, i minori dal consumo di prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina.

Si ritiene utile, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di tali disposizioni, con particolare riferimento alle norme concernenti i divieti a tutela della salute dei minori.

1. Le principali novità del decreto: obblighi e divieti

Le principali novità introdotte dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, riguardano:

  • l’obbligo di apporre sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua le cosiddette “avvertenze combinate relative alla salute”, composte da: avvertenza testuale, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo, al fine di dissuadere i consumatori dal consumo di tabacco;
  • il divieto di vendere pacchetti da 10 sigarette e confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco;
  • il divieto di utilizzare additivi che rendano più “attrattivo” o “più nocivo” il prodotto del tabacco, quali, ad esempio, la caffeina, le vitamine, i coloranti delle emissioni o anche gli additivi che facilitino l’inalazione o l’assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche sotto forma incombusta;
  • il divieto di utilizzare “aromi caratterizzanti” nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare, quali odori o gusti chiaramente distinguibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, come: frutta, spezie, erbe, etc.;
  • il divieto di utilizzare nell’etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore, etc.

    Le disposizioni del decreto sono, in via generale, applicabili a decorrere dal 20 maggio 2016, data peraltro individuata a livello comunitario per l’entrata in vigore delle disposizioni, armonizzate, nel territorio dell’Unione Europea.

    Per alcune disposizioni è prevista una diversa data di entrata in vigore. Tra queste assumono particolare rilievo quelle contenute nell’articolo 24, concernente le misure a tutela della salute dei minori, vigenti a decorrere dal 2 febbraio 2016.

    2. Le novità introdotte per la tutela dei minori in tema di consumo di tabacco

    La principale finalità perseguita dal decreto legislativo in esame è assicurare un elevato livello di protezione della salute dissuadendo i consumatori e, principalmente, i giovani dal consumo di prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina.

    In particolare, l’articolo 24 del decreto legislativo n. 6 del 2016 reca una serie di disposizioni finalizzate a contrastare l’acquisto e il consumo del tabacco da parte dei minori, illustrate di seguito.

    2.1. Divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture ospedaliere

    L’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 6 del 2016, modificando l’articolo 51, comma 1-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introduce il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.

    In caso di violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (articolo 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004, n. 311) che ha previsto un aumento del 10% dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

    La violazione del divieto di fumo può essere rilevata dai delegati alla vigilanza sull’osservanza del divieto e dai pubblici ufficiali e agenti, ai quali competono l’accertamento e la contestazione dell’infrazione.

    Si ricorda che tale disposizione si aggiunge all’analogo divieto di fumo previsto per le aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di

formazione, finalizzato a consentire al minore di crescere in un ambiente educativo salubre.

2.2. Divieto di fumo in auto

L’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2016, introducendo un comma 1-ter all’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, estende il divieto di fumo al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

La disposizione ha la finalità di tutelare i minori e il nascituro dal fumo passivo. In particolare, si intende evitare che il minore di anni diciotto o la donna in stato di gravidanza, in un ambiente ristretto quale è l’autoveicolo, respirino il fumo consumato da altri (sia il fumo prodotto dalla combustione della sigaretta, sia quello che è stato prima inalato e successivamente espirato dai fumatori).

Anche in tal caso, alla violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (articolo 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004, n. 311), che ha previsto un aumento del 10% dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L’accertamento della violazione del divieto, atteso che tale infrazione può essere commessa anche in un autoveicolo in movimento, può essere effettuato dal personale dei corpi di polizia amministrativa locale e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Con l’occasione, si ricorda che è già previsto (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584) il divieto di fumare negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, nelle metropolitane, nei treni, nelle sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, auto-filotranviarie e portuali-marittime.

2.3. Divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco

L’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2016, ribadendo il generale divieto di fumo per i minori di diciotto anni, introduce in via legislativa il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché di prodotti del tabacco di nuova generazione. Il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina era, in passato, disciplinato da ordinanze contingibili e urgenti di questo Ministero.

Il richiamato articolo 24, comma 3, modificando le disposizioni sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, prevede un inasprimento delle sanzioni per chiunque venda o somministri ai minori di diciotto anni prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché prodotti del tabacco di nuova generazione.

Ai sensi dell’articolo 25, primo comma, del Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, chiunque venda i sopra richiamati prodotti, in tutti i casi in cui la maggiore età dell’acquirente non sia manifesta, è obbligato a chiedere, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità.

La violazione del divieto, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2016, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività. Nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.

Anche in questo caso, competenti a rilevare tale violazione sono il personale dei corpi di polizia amministrativa locale e gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il rispetto del divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco viene garantito anche per le vendite effettuate tramite distributore automatico. I distributori automatici, che peraltro sono dotati di sistemi di rilevamento dell’età dell’acquirente, saranno sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

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