Chi abbia l’esigenza di cambiare il proprio cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o per motivi diversi, deve intraprendere il procedimento predisposto dal Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile.
Qualunque cittadino che intenda cambiare il proprio cognome o aggiungerne un altro al proprio deve essere autorizzato dal Ministro dell’Interno tramite apposita istanza da inoltrare al Prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza. Il Prefetto assume le informazioni sulla domanda curandone l’istruttoria e la trasmette al Ministero dell’Interno con il proprio parere.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato, con decreto del Ministro dell’Interno, a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.
Con il decreto con cui si autorizzano le affissioni, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone (eventualmente interessate al cambiamento richiesto) il sunto della domanda. Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione. L’opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell’Interno.
Trascorso questo termine di trenta giorni senza che sia stata proposta opposizione, il richiedente presenta alla Prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero: un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata; la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento del cognome richiesto. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi sia stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.