E’ arrivata l’estate. E’ il momento di riporre negli armadi i cappotti e i maglioni. Come comportarsi se in lavanderia hanno rovinato i capi ovvero se la macchia è rimasta oppure se li hanno persi?
Il rapporto che lega il titolare della lavanderia (prestatore d’opera) con il cliente (committente) rientra nell’ambito del contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c., in base al quale “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente si applicano le norme di questo capo…”.
Casi di danni in lavanderia
Analizziamo le tre diverse ipotesi che possono verificarsi in lavanderia:
1) Il capo viene smarrito. In questo caso il committente, cioè il cliente, ha diritto al risarcimento del danno in base al valore del capo ed alla sua “anzianità”. Pertanto, sarebbe auspicabile che venisse conservato lo scontrino fiscale d’acquisto per poter dimostrare con una certa facilità e celerità il valore del capo.
2) Il lavaggio non è stato eseguito a regola d’arte e, quindi, la macchia è rimasta. Il committente può fissare un termine entro il quale il prestatore (cioè la lavanderia) deve procedere nuovamente al lavaggio. In mancanza, il cliente potrà recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Sul punto l’art. 2224 c.c. è piuttosto chiaro nel definire che “Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni”.
3) Il lavaggio o la stiratura hanno danneggiato il capo. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2226 c.c., il cliente deve denunziare le difformità o i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta attraverso una raccomandata. In ogni caso è buona norma farsi rilasciare sempre la ricevuta di consegna del capo con l’indicazione del prezzo richiesto.
Ricordiamo ai lettori che il contenuto di questi articoli ha una valenza generica e generale, e non può sostituire il parere di un legale relativamente a specifiche situazioni o casi individuali (N.d.R.)