Le Commissioni Ambiente e Giustizia del Senato della Repubblica hanno concluso nei giorni scorsi l’esame del disegno di legge n. 1345, già approvato circa un anno fa dalla Camera del Deputati, recante come argomento le “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.
L’approvazione del provvedimento introduce nel Codice Penale quattro nuove tipologie di reato: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controlli ambientali.
L’inquinamento ambientale, previsto all’articolo 452-bis descrive la condotta di chi, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante sia allo stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria che all’ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.
Il colpevole di tale reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000. La pena è aumentata quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
L’articolo 452-ter, descrive come “disastro ambientale” l’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema o l’alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l’estensione della compromissione o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Con le nuove disposizioni legislative, chiunque provoca un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Anche in questo caso, la pena è aumentata se il reato è commesso in aree naturali protette o sottoposte a vincoli.
Aggiornata alle nuove tipologie di reato è la sanzione del traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, descritto all’articolo 452-quinquies, con cui si sanziona la cessione, l’acquisto, la ricezione, il trasporto, l’import-export, il procurare ad altri, la detenzione o il trasferimento di materiale ad alta radioattività. Queste condotte illecite sono punite con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La stessa pena colpisce il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o che se ne disfa illegittimamente.
Sanzione infine per chi impedisce il regolare svolgimento dei controllo delle Autorità, come previsto all’articolo 452-sexies del Codice Penale; in questo caso il provvedimento punisce con è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali, oppure ne compromette gli esiti.
Come in altre tipologie di reato, è considerata come aggravante delle pene l’associazione finalizzata a commettere uno dei delitti oppure “all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale”, mentre una riduzione delle pene è prevista per il “ravvedimento operoso” di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, oppure aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, o provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
In caso di condanna, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato oppure dei beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità. Il condannato è tenuto al recupero e, ove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.