Nessun passo indietro, la Puglia resta in zona rossa. E’ quanto comunica il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 16 aprile 2021, firmando quindi due nuove Ordinanze che sono entrate in vigore a partire da ieri lunedì 19 aprile.
Mentre la prima Ordinanza porta la Campania in zona arancione, la seconda Ordinanza, quella che interessa il nostro territorio, rinnova fino al 30 aprile la permanenza in zona rossa per le Regioni Puglia e Valle d’Aosta. I provvedimenti, si legge, fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.
Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021, alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione.
Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome, rispetto alle misure di contenimento, a partire dal 19 aprile 2021 è la seguente:
- area rossa: Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta
- area arancione: tutte le altre
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Puglia e Valle d’Aosta. (21A02378)
(G.U. Serie Generale , n. 92 del 17 aprile 2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-bis, del citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, secondo il quale «Le ordinanze
di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di
quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti
necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque
meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva
la possibilita' di reiterazione»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile
al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° aprile 2021, n. 79;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
Puglia, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 16 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al
richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
unitamente all'allegato report n. 48, dal quale risulta che
«L'incidenza e' in lenta diminuzione e ancora troppo elevata per
consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul
contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento
dei loro contatti. Di conseguenza, e' necessario ridurre rapidamente
il numero di casi anche con misure di mitigazione volte a ridurre la
possibilita' di aggregazione interpersonale»;
Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale Focus
incidenza», allegato al citato verbale del 16 aprile 2021 della
Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana compresa
tra il 9 e il 15 aprile 2021, le Regioni Puglia e Valle d'Aosta
presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi
ogni 100.000 abitanti;
Vista, altresi', la nota del 16 aprile 2021 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 4, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ai fini
della reiterazione delle misure di cui alla citata ordinanza del
Ministro della salute 2 aprile 2021, per le Regioni Puglia e Valle
d'Aosta, fatta salva una nuova classificazione;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Puglia e Valle d'Aosta;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nelle Regioni Puglia e Valle d'Aosta.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, per le Regioni Puglia e
Valle d'Aosta, l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021,
richiamata in premessa, e' rinnovata fino al 30 aprile 2021, fatta
salva una nuova classificazione.
Art. 2 Disposizioni finali 1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2021 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1133