«Sentiamo il dovere e la responsabilità di fare chiarezza in questa fase di grande confusione generata soprattutto dalle spiacevoli avversità che stanno purtroppo riguardando l’operatività della società pubblica affidataria del servizio di controllo degli impianti termici.» Lo dichiara Fabio Paolillo, Segretario provinciale di Confartigianato Imprese Taranto.
«Innanzitutto – prosegue Paolillo – ci preme evidenziare tutta la nostra solidarietà e comprensione per gli operatori della Taranto IsolaVerde, ed in particolare di quelli del settore impianti termici, con il sincero auspicio che si possa presto risolvere per il meglio la loro situazione di assoluta precarietà consentendo loro di continuare l’attività sinora svolta, a nostro giudizio, in modo professionale e soddisfacente, medesime qualità e caratteristiche dimostrate per la parte di loro competenza anche dai funzionari preposti della Provincia di Taranto. Entrando nello specifico, questa situazione, che sta tardando forse troppo a normalizzarsi, sta producendo convinzioni ed informazioni fuorvianti ai cittadini e, in alcuni casi, pericolose per il corretto funzionamento degli impianti, per la salute delle famiglie e dell’ambiente. In poche parole gli utenti stanno credendo che non si debba fare più niente!
Confartigianato, la maggiore associazione rappresentativa delle imprese deputate alla manutenzione ed installazione degli impianti termici (oltre 160 mila impianti disseminati su tutto il territorio provinciale) cercherà di fare chiarezza fra le manutenzioni degli impianti termici (la cui cadenza è stabilita dal costruttore della caldaia e quasi sempre annuale), il controllo di efficienza energetica, con gli adempimenti collegati, attività, quest’ultima distinta dalla manutenzione, attraverso il quale si verifica lo stato di efficienza energetica dell’impianto, i cui accertamenti sono di competenza degli organi pubblici deputati dalla legge (Provincia di Taranto). Allo stesso modo Confartigianato chiede agli amministratori provinciale e regionali, ai politici del territorio, di profondere ogni ulteriore necessario sforzo per far si che si prosegua nella adeguata e corretta gestione della procedura di controllo e verifica degli impianti termici, come previsto per legge, concedendo inoltre da subito anche ai cittadini tarantini di adempiere con regolarità alla procedura consentendo loro la dovuta serenità in ordine alla sicurezza dei propri impianti.
La chiarezza degli adempimenti a cui sono sottoposti tutti gli impianti termici e la individuazione delle responsabilità – rimarca Paolillo – servirà a mettere tutti (cittadini, installatori e manutentori) nella condizione di svolgere nel miglior modo possibile il proprio ruolo. Tali chiarimenti sono tesi a che alle famiglie giunga la corretta informazione, facendo sì che non solo siano ottemperate le norme che disciplinano la materia, la cui violazione comporta sanzioni pecuniarie, bensì garantendo l’efficienza e la sicurezza degli impianti e contenendo i consumi energetici, ricordando che tutto ciò è previsto da norme nazionali assolutamente in vigore e da rispettare puntualmente con cadenza annuale.
Per far funzionare gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e per produrre acqua calda sanitaria usiamo oltre l’80% dell’energia che consumiamo ogni anno nelle nostre case. E’ assodato che una precisa regolazione e una corretta manutenzione consentono di ridurre sensibilmente i consumi di questi impianti e con essi anche la spesa che sosteniamo per farli funzionare.
E non solo.
Un impianto ben tenuto è più sicuro e inquina di meno, perché emette nell’atmosfera una minore quantità di gas che hanno effetti negativi sull’ambiente e sulla nostra salute. Per far sì che vi sia l’impegno di tutti, esiste da anni in Italia una normativa – in continua evoluzione per adeguarsi alle direttive dell’Unione Europea e alla disponibilità di tecnologie sempre più efficienti – che regola l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici. Rispettare la normativa vigente è un obbligo di legge, oltre al fatto che esistono almeno altri 5 buoni motivi per garantire una corretta manutenzione degli impianti termici:
• Maggior sicurezza per gli utenti
• Maggiore tutela della salute
• Riduzione dei consumi energetici
• Risparmio economico
• Minori emissioni e minore inquinamento
E’ quindi importante informare con chiarezza tutto quel che occorre sapere per avere impianti efficienti e ben regolati e adempiere agli obblighi di legge.
Cosa s’intende per impianti termici:
• Impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro (quali a puro titolo di esempio caldaie, condizionatori, pompe di calore);
• Stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso sono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare (cioè ci deve essere la fiamma) di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW;
• Impianti di climatizzazione estiva;
• Impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate.
Appartengono a questa categoria ad esempio:
– Applicazioni per palestre o centri sportivi
– Produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria
-Impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi cogenerativi
CHI È IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico.
In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto.
Vi sono però le seguenti situazioni particolari:
• Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino;
• Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio;
• Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato.
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti per legge, generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.
Il terzo responsabile:
• Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto
• Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica
• Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto
• Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza.
Attenzione: la figura del Terzo responsabile non è da confondersi con la ditta che si chiama in caso di manutenzione o riparazione dell’impianto.
Il libretto d’impianto
E’ il documento di riconoscimento di ogni impianto termico. Al suo interno sono descritte le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati.
Nel Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato un nuovo modello di libretto di impianto che sostituisce sia il vecchio libretto riguardante i piccoli impianti monofamiliari (inferiori a 35 kW) che quello riguardante gli impianti più grandi (superiori a 35 kW).
Il nuovo libretto si applica agli impianti di riscaldamento tradizionali, agli impianti di climatizzazione estiva ed anche ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.
Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo. La sostituzione deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014.
IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI
Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che hanno una duplice finalità:
• garantire una maggiore sicurezza;
• mantenere efficiente l’impianto per avere una bolletta meno cara.
Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (la ex 46/90). Imprese regolarmente iscritte alla Camera di commercio.
LA MANUTENZIONE
La manutenzione è l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia.
Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione.
La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.
Gli installatori e i manutentori devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
• Quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto;
• Con quale frequenza le operazioni vadano eseguite.
A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.
L’intervento di manutenzione, compreso il report che ne deriva, non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica del quale si parlerà dopo.
Ciò vale per tutti gli impianti inferiori a 35kW, indipendentemente dalla loro ubicazione, ovvero, sia per quelli collocati nel Comune di Taranto, sia per quelli collocati nei comuni della provincia di Taranto
IL CONTROLLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA D’IMPIANTO
Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del Rapporto di controllo, è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con la seguente cadenza:
– Per gli impianti che hanno una vetustà inferiore agli 8 anni, la periodicità è quadriennale, per quelli maggiore di 8 anni, è biennale.
Quindi essendo le operazioni di manutenzione più frequenti di quanto previsto nella cadenza suddetta, non è sempre obbligatorio eseguire il controllo di efficienza energetica.
Oltre alla tempistica indicata nella cadenza sopra citata il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:
– all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice;
– nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore;
– nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica
Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie di cui:
1. una copia è trattenuta dal manutentore stesso;
2. una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto;
3. una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorità Competente per le ispezioni) attualmente alla Provincia di Taranto.
A quest’ultima copia è allegato il “bollino verde ” o il versamento postale istituito dall’amministrazione competente per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici. ATTENZIONE: solo in questa fase (per maggiore chiarezza solo per il punto 3) entra in campo l’unica differenza ancora esistente sul territorio e cioè che quest’ultimo adempimento non è attualmente in vigore per gli impianti ubicati nel comune di Taranto in attesa che la Provincia avvii la procedura anche per questo comune.
Infatti:
– per gli impianti termici ubicati nella Provincia di Taranto (con l’esclusione del Comune di Taranto), valgono tutti gli effetti del regolamento Provinciale approvato con Delibera Provinciale n ° 81 del 19/12/2007;
– per gli impianti termici ubicati nel Comune di Taranto, pur essendo la competenza passata alla Provincia di Taranto, al momento, non è stata segnalata nessuna indicazione sul da farsi.
FACCIAMO UN ESEMPIO
Proviamo a chiarire le frequenze della manutenzione e quelle del controllo di efficienza energetica con un esempio pratico. Poniamo il caso di una caldaia alimentata a gas avente una potenza nominale utile di 24 Kw (classica caldaia per riscaldamento domestico).
Sul libretto delle istruzioni della caldaia è scritto che il controllo e la manutenzione dell’apparecchio devono essere effettuati annualmente (pressoché il 100% dei casi) e il manutentore ha rilasciato una dichiarazione in cui è formalmente esplicitata tale frequenza.
Essendo stata fatta la prima accensione della caldaia nel febbraio 2013 (installazione), per la cadenza sopra citata in base alla vetustà prevede per questo tipo di impianti che i controlli di efficienza energetica vengano eseguiti al quarto anno.
Cosa deve fare l’utente?
Dovrà disporre l’esecuzione della manutenzione dell’apparecchio annualmente, secondo quanto indicato dal manutentore, ed a febbraio 2017, in occasione della manutenzione annuale, l’utente dovrà far fare anche un controllo di efficienza energetica.
LE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI
Ripetiamo che per problemi ancora irrisolti, crediamo burocratici e/o organizzativi, ad oggi le attività di ispezione riguardano tutti i comuni della provincia ad esclusione di quello di Taranto. Ma questo non esclude in ogni caso le responsabilità in capo ai proprietari/utilizzatori dell’impianti termico per le conseguenze derivanti dai mancati adempimenti sopra chiariti ed obbligatori per legge.
Sono soggetti ad ispezione da parte dell’ amministrazione competente (la Provincia di Taranto) gli impianti termici di potenza termica utile non minore di 10 kW.
Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano o gpl) l’ispezione viene sostituita dalla verifica documentale del rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso completo nei tempi previsti.
In questi casi l’ispezione diretta sulla caldaia viene effettuata solo se il rapporto di efficienza energetica presenta delle criticità.
Per chi ha inviato il rapporto di efficienza energetica nei tempi prescritti, munito del “bollino verde” o del “bollettino postale” e che non presenta criticità, l’ispezione in campo è gratuita, per tutti gli altri è a pagamento.
LE SANZIONI
Per il Responsabile dell’impianto
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Per il Manutentore
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.