«Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento Europeo n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), sono stati introdotti adempimenti per la vendita dei gas fluorurati e delle apparecchiature che li contengono, le modifiche introdotte nel regolamento coinvolgono anche la responsabilità dei distributori di F-gas e delle apparecchiature.» A ricordarlo è un comunicato di Confartigianato Imprese Taranto a firma del Segretario provinciale Fabio Paolillo.
«Ci si riferisce – spiega Polillo – ad apparecchi per la refrigerazione, ai condizionatori d’aria, pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, strumenti di cui il cittadino utente fa ormai largo utilizzo nelle proprie case e per i quali cambiano le regole per l’istallazione e l’assistenza. In poche parole tutti gli utenti devono prestare la massima attenzione se l’impresa alla quale ci si rivolge è in possesso della certificazione prevista per legge, altrimenti si pagano pesanti sanzioni. La vendita dei gas fluorurati deve essere accompagnata (obbligatoriamente) da una dichiarazione di acquisto che contiene i dati anagrafici dell’acquirente e l’attività svolta. Se le attività svolta richiede l’obbligatorietà del patentino e della certificazione aziendale, la dichiarazione dovrà riportare il numero della certificazione personale e/o di impresa. Si ricorda che le attività per cui è richiesto il patentino/certificazione aziendale sono: installazione, avviamento, manutenzione sistemi di refrigerazione o impianti di condizionamento nonché utilizzo di f-gas sui propri impianti. Il venditore di gas fluorurato, ad ogni vendita di gas, riporterà su un proprio registro la quantità di gas venduta e la ragione sociale della ditta che l’ha acquistato, quest’ultima dovrà esibire al venditore il patentino o il certificato d’impresa in corso di validità, se l’attività svolta lo richiede. Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata, per ottemperare a questa disposizione l’utente finale deve dichiarare che l’installazione sarà eseguita da impresa in possesso dei requisiti legislativi, e pertanto in possesso di certificazione personale o certificazione di impresa in corso di validità.
Ad ogni acquisto di apparecchiatura destinata all’utente finale – ricorda la nota di Confartigianato Imprese Taranto, quest’ultimo deve dichiarare previa compilazione del modulo prestampato, che l’apparecchiatura, specificandone marca modello e numero di matricola, sarà installata da ditta certificata. Per la vendita di apparecchiature a soggetti non rientranti nella definizione di utilizzatori finali, potrebbe essere richiesto di dichiarare la propria posizione di “NON utente finale”. Da tener presente, che un’impresa che acquistasse apparecchiature per poi rivenderle ad utilizzatori finali, a sua volta dovrà rispettare la diposizione di legge riguardante la dichiarazione sull’installazione effettuata da ditta certificata.
Confartigianato si batte quotidianamente ad ogni livello affinchè si raggiunga lo scopo prefissato dalla norma e cioè quello di qualificare al meglio gli operatori professionisti (imprese) ed escludere dal mercato gli abusivi ed i dopolavoristi che non hanno i requisisti e soprattutto non pagando alcuna tassa e contributo stanno da anni imperversando indisturbati nel mercato dell’impiantistica. Per una maggiore e puntuale assistenza, Confartigianato Taranto ha ampliato la funzionalità del proprio “Sportello FGAS” con un servizio rivolto alle imprese di installazione impianti che operano su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra. Già a partire dalla primavera del 2013 le persone e le imprese che intendono continuare a operare sulle apparecchiature citate sono state obbligate a certificarsi secondo quanto stabilito dal DPR 43/2012. E’ giusto ricordare che per ottenere la certificazione FGAS, l’impresa deve svolgere due adempimenti susseguenti:
La certificazione della persona
Occorre procedere prima con la certificazione del titolare e di tutti i collaboratori dell’impresa di impiantistica che operano con gli FGAS che devono superare un apposito esame teorico e pratico mirato a testare le conoscenze e le capacità della persona in riferimento ai gas fluorurati e al funzionamento degli impianti che li contengono. Per prepararsi al meglio per il superamento dell’esame lo sportello FGAS di Confartigianato Taranto continua ad organizzare i corsi di preparazione ad un costo davvero simbolico. Lo sportello organizza inoltre, di concerto con primari enti di certificazione convenzionati al più basso èrezzo esistente sul mercato le sessioni di esami per lo svolgimento a Taranto della prova pratica e teorica.
La certificazione dell’azienda
Il DPR 43/2012 prevede altresì una certificazione aziendale per tutte le aziende il cui personale operi (certificato) sugli impianti fissi contenenti taluni gas fluorurati. La certificazione aziendale si compone della redazione di un Piano di Qualità UNI-ISO 10005 che illustri le modalità operative e le attrezzature in uso presso l’azienda.
Lo sportello FGAS Confartigianato Taranto è in grado di preparare con l’impresa e per l’impresa un Piano di Qualità a un prezzo particolarmente contenuto oltre che l’ottenimento della certificazione con la migliore proposta oggi esistente sul mercato.
Inoltre lo sportello in grado di affiancare l’impresa interessata a ottenere il riconoscimento, da parte della CCIAA di Taranto dei requisiti professionali richiesti dal DM 37/2008.»