«Tempi certi, canoni adeguati e vantaggi per i giovani agricoltori, con l’obiettivo di semplificare l’affrancazione del diritto enfiteutico, ferma restando la necessità di assicurare la tutela e il mantenimento della destinazione agricola dei fondi». È il cuore del disegno di legge a firma del senatore Dario Stefàno “Delega al Governo per la revisione dell’istituto dell’enfiteusi” presentato al Senato e illustrato alla stampa e alla comunità pugliese e brindisina, particolarmente toccate dal tema, dove peraltro si è costituito il “Comitato No-Enfiteusi” che da tempo si mobilita per richiedere una revisione dell’istituto giuridico.
«Non a caso siamo qui – ha detto infatti Stefàno in apertura della conferenza stampa a Palazzo Nervegna di Brindisi – nel territorio che accusa in maniera forte gli effetti di una normativa evidentemente non più adeguata all’attuale contesto. L’enfiteusi è utilizzato sin dall’800 per assicurare agli agricoltori forme di godimento dei terreni coltivati da generazioni, con la possibilità di divenirne proprietario. E’ sopravvissuto fino ai nostri giorni, in un contesto giuridico ormai radicalmente diverso, interessando ancora un numero consistente di operatori agricoli che operano prevalentemente su fondi di proprietà pubblica o di Enti religiosi.
Tanti, tantissimi i contenziosi sorti, non solo in Puglia – ha proseguito Stefàno – a causa dei parametri di calcolo dei canoni enfiteutici adottati, con richieste difficilmente sostenibili. Da qui la necessità di chiarire e innovare uno strumento per consentire agli operatori agricoli la piena disponibilità dei fondi condotti da generazioni. Con questo ddl apriamo dunque un fronte nuovo su un tema che impatta fortemente sul profilo sociale, economico e produttivo della nostra regione.
“L’obiettivo – ha poi aggiunto il senatore – è avviare a soluzione il contenzioso in atto, considerando che sul tema è intervenuta, con due pronunciamenti, anche la Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità delle modalità di calcolo dei canoni enfiteutici. La soluzione più efficace non può che essere la legge delega che consenta al Governo di emanare le disposizioni necessarie».
«Abbiamo costituito il Comitato “NO Enfiteusi” – ha poi dichiarato l’Organizzatore del Comitato, Tonino Chirico – perché consideriamo l’istituto dell’Enfiteusi un diritto non più effettivo e riteniamo un’ingiustizia, per esempio, il dover corrispondere i canoni sui miglioramenti a distanza di così tanto tempo. Abbiamo già richiamato l’attenzione delle Istituzioni, abbiamo consegnato la nostra istanza a molti amministratori locali. Oggi ci fa piacere che il problema venga portato in Parlamento e apprezziamo l’intervento del senatore Dario Stefàno che ha sviluppato finalmente una soluzione legislativa, uno strumento concreto, per superare le criticità. Speriamo che possa diventare presto norma.
Il disegno di legge – come si legge nella relazione al testo – si compone di un unico articolo che definisce princìpi e criteri direttivi della delega legislativa, individuati nella necessità di semplificare e attribuire tempi certi alla procedura di affrancazione, nell’indirizzo di disporre che il calcolo dei canoni enfiteutici, e dei conseguenti corrispettivi di affrancazione, non possa computare gli effetti delle migliorie apportate ai fondi dai conduttori agricoli, di prevedere una riduzione del corrispettivo di affrancazione a vantaggio dei giovani agricoltori, di istituire l’obbligo di mantenere la destinazione agricola dei terreni per un periodo non inferiore a 10 anni dalla conclusione del procedimento.»
Di seguito articolato del disegno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE
Art.1
1. Al fine di agevolare il mantenimento dell’utilizzazione agricola e la salvaguardia ambientale dei terreni rurali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per la revisione dell’istituto dell’enfiteusi di cui agli articoli 957 e seguenti del codice civile, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare le procedure di affrancazione per i conduttori aventi la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, prevedendo la conclusione obbligatoria del procedimento entro dodici mesi dalla data di presentazione della richiesta e la possibilità di affrancare decorsi venti anni dalla costituzione dell’enfiteusi, anche se nell’atto costitutivo del diritto è fissato un termine temporale superiore;
b) disporre che nel calcolo dei canoni enfiteutici non possano essere comunque computate le migliorie apportate nella conduzione dall’imprenditore agricolo o dal coltivatore diretto;
c) prevedere una riduzione del 50 per cento del corrispettivo di affrancazione a favore dei giovani imprenditori agricoli, come definiti dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228;
d) prevedere l’obbligo di mantenere la destinazione agricola dei terreni affrancati per un periodo non inferiore a dieci anni dalla conclusione del procedimento.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.