Il sindaco di Grottaglie ha emanato una nuova ordinanza, la 88 del 9 giugno 2020, inerente il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e protocollo d’intesa con operatori commerciali.
Nella nuova ordinanza il primo cittadino a ordinato:
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con effetto immediato, la revoca della sospensione del commercio su area pubblica in forma itinerante su tutto il territorio comunale così come disposto con Ordinanza Sindacale n. 82 del 29/05/2020 con riferimento ai soli commercianti residenti in Grottaglie e con licenza rilasciata dal Comune di Grottaglie.
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di autorizzare gli operatori commerciali allo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante per tutti i settori merceologici che hanno accettato e sottoscritto il Protocollo d’intesa per il commercio ambulante rubricato agli atti del Comune in data 05/06/2020, prot 14897 che si allega alla presente ordinanza facendone parte integrante e sostanziale;
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di obbligare gli operatori commerciali che hanno sottoscritto il predetto protocollo all’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nello stesso al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Sottoscritto protocollo tra ambulanti e Comune di Grottaglie
Il 5 giugno è stato siglato un protocollo di intesa tra gli ambulanti e il Comune di Grottaglie. Esso consente l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante per tutti i settori merceologici ai commercianti, residenti in Grottaglie e titolari di autorizzazione e/o SCIA rilasciata dal comune di Grottaglie, che hanno sottoscritto il presente protocollo contenente le indicazioni operative per la prevenzione, gestione e contrasto dell’emergenza COVID-19 nel settore del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Rispetto delle regole e regolamenti già in essere
I commercianti itineranti devono rispettare le disposizioni di cui:
- al Codice del Commercio, approvato con Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, e, inparticolare, l’art. 31;
- al Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione 6 aprile 2018, n. 14, e 23 luglio 2018, n. 47, e, in particolare, l’art. 44;
- al Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
No banchi a terra, disco orario, mascherina, visiera
- Le condizioni alle quali devono attenersi, in ogni caso, i commercianti itineranti sono:
- pulizia e igienizzazione frequente delle attrezzature;
- uso della mascherina e della visiera trasparente; uso dei guanti “usa e getta”;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzati per le mani con erogatore;
- durante la fase di vendita si deve servire un cliente alla volta e gli altri clienti devono stare ad una distanza di almeno un metro;
- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione con adeguata cartellonistica;
- disporre di raccoglitori chiusi per i rifiuti con divieto di posizionamento, anche temporaneo, e abbandono degli stessi (incluse le cassette vuote) su suolo pubblico;
- i rifiuti dovranno essere smaltiti autonomamente non presso i cassonetti stradali;
- sistemare in maniera visibile apposito disco orario ove segnare l’orario di arrivo nell’area di vendita, fermo restando l’obbligo dell’operatore di effettuare la sosta per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
Ai fini della sottoscrizione del presente protocollo i commercianti devono aver presentato:
- autocertificazione sulla residenza
- Autorizzazione/SCIA
- SCIA sanitaria
- Polizza assicurativa e revisione del mezzo.
La scelta di sottoscrivere un protocollo
“Ritenuto che si è reso necessario produrre un Protocollo d’Intesa (prot. n. 14897/2020) che consenta un più puntuale ed efficace controllo dell’osservanza delle misure igienico sanitarie da parte degli esercenti il commercio ambulante in forma itinerante tenuto conto del constatato mancato rispetto delle misure Covid-19 come rilevato a seguito di verifiche da parte dell’Amministrazione e puntualizzato con Ordinanza Sindacale n. 82 del 29/05/2020;
Considerata la impossibilità di assicurare un costante controllo quotidiano che garantisca il rispetto delle norme igienico sanitarie e della normativa di settore in presenza di un eccessivo numero di operatori ambulanti.
Considerato altresì che in carenza di organico della Polizia Locale non è possibile garantire una ordinaria attività di controllo sotto il profilo igienico sanitario e del divieto di assembramento, tenuto conto anche del fatto che gli ambulanti svolgono quasi regolarmente la loro attività in postazione fissa in contrasto con le norme di riferimento”.
Sono queste le motivazioni riportate nell’ordinanza, disponibile integralmente qui.