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Siamo costretti ancora una volta a registrare una fake news fatta circolare su Whatsapp in queste ore. E’ la terza in due giorni.

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Ebbene ricordare che la fattispecie di procurato allarme è prevista e punita dall’art. 658 del codice penale (rubricato procurato allarme presso l’Autorità); si configura come contravvenzione ed è contemplata nel titolo I (contravvenzioni di polizia), capo I (contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza), sezione I (contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica), paragrafo 1 (contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose).

Per procurato allarme si intende il compimento di atti che fanno scattare le procedure di emergenza senza che vi sia la presenza di un reale pericolo, da casi di piccola rilevanza (ad esempio: l’utilizzo di un segnalatore di incendio in una scuola, senza la presenza di un incendio) a fatti di maggiore impatto sociale.

Consiglio: “Fidatevi solo di fonti certe”

Ribadiamo quindi il messaggio: non è stata emessa alcuna ordinanza e ogniqualvolta avviene troverete su Gir sempre il riferimento, ripreso da fonti istituzionali. Pertanto vale la buona prassi: se su Gir non vi è nulla è pressoché veritiero che si tratta di una bufala.

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