Sono a disposizione dei cittadini di Grottaglie ben 75mila euro per la concessione di contributi per interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata.
Le risorse sono state recuperate in buona parte dalla Regione Puglia, circa 60mila euro, e in parte minoritaria, ma significativa, dal Comune stesso per 15mila euro.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al contributo i proprietari di un immobile, ubicato nel territorio del Comune di Grottaglie in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie, e muniti, alla data di presentazione della domanda, di idoneo titolo abilitativo edilizio, qualora necessario e richiesto dalla normativa urbanistica vigente, per interventi che prevedono la bonifica di materiali contenenti amianto.
Possono presentare domanda di finanziamento anche coloro che abbiano la sola disponibilità di un immobile (locatari, comodatari, usufruttuari ecc.) sito nel Comune di Grottaglie, in tale ipotesi il richiedente dovrà allegare alla domanda, a pena l’esclusione della stessa, l’assenso del proprietario, in originale, all’esecuzione delle opere. In caso l’immobile risulti appartenere a più proprietari o nel caso di multiproprietà, di proprietà indivise etc., per il singolo intervento verrà assegnato un unico contributo.
Spese ammissibili e interventi esclusi
1) Sono ammissibili le spese chiaramente e strettamente limitate ai costi di investimento necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale indicati nell’Avviso della Regione Puglia, direttamente connesse alla realizzazione dell’intervento secondo i periodi di eleggibilità, ossia, da realizzare e completare entro l’anno solare 2019 ovvero entro i tempi di validità del titolo abilitativo, se necessario, all’esecuzione dell’intervento.
2) Si precisa che saranno riconosciute ammissibili unicamente le seguenti voci:
a) spese connesse alle attività di rimozione, trasporto e conferimento in impianti autorizzati di manufatti contenenti amianto in matrice cementizio e/o resinosa, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento del cantiere e delle condizioni di lavoro in sicurezza e la redazione del Piano di Lavoro da presentare alla ASL ( ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008);
b) spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi nella misura massima del 10% dell’importo di cui al punto precedente, ritenuto ammissibile;
c) Sono tassativamente escluse le spese e gli oneri di qualsiasi tipo inerenti l’intervento di ricostruzione/sostituzione dei manufatti.
d) Saranno considerate rendicontabili le spese ammissibili sostenute nei periodi di eleggibilità individuati al precedente punto 1.
e) Saranno ammissibili esclusivamente le operazioni effettuate da ditte autorizzate, cioè iscritte all’Albo Gestori Rifiuti alla categoria 10, nonché quelle relative alle operazioni di trasporto e di conferimento ad impianto autorizzato. Non saranno in alcun modo ammesse spese fatturate da ditte non aventi tale iscrizione.
3) Non saranno ammessi a finanziamento gli interventi che abbiano ricevuto o abbiano in itinere altri finanziamenti, sia statali che regionali, per i medesimi interventi di bonifica da amianto.
4) L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a norma della normativa nazionale di riferimento.
Contributo previsto
Il contributo per la bonifica dei manufatti contenenti amianto sarà assegnato per un importo pari al 100% del totale delle spese ammissibili e risultanti dal preventivo allegato alla domanda.
Nel caso di contributo a favore di persone fisiche gli oneri fiscali sono compresi, mentre nel caso di persone giuridiche il contributo sarà calcolato sull’imponibile al netto dell’IVA.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di concessione contributo, unitamente ai documenti necessari, dovrà essere presentata in plico chiuso, pena l’esclusione, recante i dati identificativi del mittente e la dicitura “Domanda di contributo per intervento di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto Anno 2018” al Comune di GROTTAGLIE – Settore SERVIZI AMBIENTALI, Via Martiri d’Ungheria 74023 GROTTAGLIE (TA).
La domanda dovrà pervenire tramite servizio postale mediante raccomandata A/R, o altro servizio di recapito autorizzato o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente (farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo). Il recapito dei plichi dovrà avvenire nel rispetto del seguente orario dell’Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12:30 e nei pomeriggi del martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.15.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno (60 gg) dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio Comunale. Le domande pervenute oltre tale data saranno inserite in graduatoria, se ritenute ammissibili, solo in presenza di disponibilità finanziaria.
Tutta la documentazione, a pena di inammissibilità della domanda, dovrà essere consegnata in originale, o in copia conforme, e, ove richiesto, firmata in originale.
Potrà essere presentata una sola domanda di contributo per n. 1 unità abitativa.
E’ vietata la suddivisione artificiosa dell’intervento di bonifica in più stralci per ciascuna unità abitativa
I plichi pervenuti oltre tale data non verranno presi in considerazione.
Pena l’esclusione della domanda, tutta la documentazione dovrà essere consegnata in originale e, ove richiesto, firmata sempre in originale.
Ogni plico dovrà contenere una sola domanda di contributo.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda redatta e sottoscritta dal soggetto richiedente secondo il modulo predisposto, dovrà contenere i seguenti documenti:
1) Dichiarazione cumulativa:
a) che l’immobile interessato dall’intervento di bonifica è in regola con le disposizioni urbanistiche edilizie;
b)di presa visione del Bando per la concessione di contributi per la bonifica e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto e di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni dello stesso;
c) di essere in possesso di idoneo e valido titolo abilitativo per l’intervento di bonifica di manufatti contenenti amianto (se richiesto dalla normativa urbanistica/ edilizia vigente (allegare copia del titolo);
d) di impegno ad ultimare gli interventi previsti entro il 31/12/2019;
e) di non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il medesimo intervento di
bonifica dell’amianto;
f) che per lo stesso immobile non sono state presentate ulteriori domande di contributo;
g)che i lavori di bonifica verranno affidati ad una impresa specializzata iscritta all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10;
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’inammissibilità, i seguenti documenti, completi in tutte le loro parti:
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente e attestante la titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene (locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.); in quest’ultimo caso il richiedente dovrà allegare l’autorizzazione del proprietario o dei proprietari alla presentazione della domanda di contributo, alla esecuzione degli interventi di bonifica e all’incasso di quanto spettante, con allegata fotocopia del documento d’identità del dichiarante.
3) In caso di richiesta di contributo presentata da un condominio, deve essere allegata la copia del verbale dell’assemblea che approva l’esecuzione dei lavori e contenente l’elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. L’amministratore o il condomino delegato dovranno, inoltre, essere espressamente autorizzati dall’assemblea alla presentazione della domanda di contributo e a tutte le pratiche conseguenti, compreso l’incasso di quanto spettante;
4) Preventivo di spesa, redatto da ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativo alle opere da eseguirsi che dovrà inoltre riportare in maniera chiarail peso espresso in Kg. di manufatti in cemento amianto da rimuovere e smaltire;
5) Relazione descrittiva dell’intervento da realizzare, comprensiva di elaborato fotografico a colori recante tutti i fronti dell’edificio interessato, in formato minimo 13 x 18 cm, attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda in cui si evidenzia il dettaglio dello stato di conservazione del manufatto in oggetto oltre che una visione d’insieme del sito di ubicazione, con asseverazione di tecnico abilitato circa la conformità degli interventi da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifica di materiali contenenti amianto( N.B. Ai fini del riconoscimento del contributo in fase conclusiva dovrà essere prodotta la Dichiarazione di fine lavori);
6) Estratto di mappa catastale con indicazione dell’ubicazione del manufatto; nell’ipotesi di edifici censiti al Catasto Urbano dovranno essere indicati anche la via ed il numero civico oltre al foglio catastale e al numero di mappa. Nel caso di immobili censiti al Catasto Terreni oltre alla planimetria catastale con numero e foglio di mappa deve essere allegata una copia di planimetria in scala 1:25.000 o scala 1:10.000 con indicazione dell’immobile interessato;
7) Fotocopia fronte retro del documento di identità del richiedente, in corso di validità.
Istruttoria delle domande presentate
L’Amministrazione Comunale provvederà all’apertura dei plichi di cui al presente bando e valuterà l’ammissibilità degli interventi proposti.
L’Amministrazione eserciterà, se necessario, il diritto di chiedere integrazioni e rettifiche della documentazione presentata, a migliore illustrazione delle proposte pervenute e/o della documentazione amministrativa allegata, che dovranno pervenire entro 20 giorni dalla richiesta di integrazione.
La richiesta d’integrazione o rettifica della documentazione interromperà la procedura di valutazione della domanda fino a quando non perverranno i documenti richiesti o andranno a scadenza i tempi concessi.
La valutazione delle domande ammesse si concluderà con la predisposizione, da parte dell’Amministrazione, di un elenco/graduatoria degli interventi ammessi e finanziati.
Criteri per la determinazione delle graduatorie
La concessione dei contributi avverrà a condizione che le soluzioni proposte siano conformi alla normativa urbanistica, edilizia e igienico sanitaria.
La graduatoria delle domande ritenute ammissibili al contributo sarà redatta tenendo conto dei kg. di manufatti contenenti amianto da smaltire, in ordine decrescente, così come risultante dal preventivo allegato alla domanda e, a parità di quantitativi da smaltire , verrà data priorità secondo l’’ordine cronologico di presentazione delle domande (data e numero di protocollo).
Nell’ipotesi di più domande di contributo presentate dallo stesso richiedente sarà ammessa solo una domanda secondo l’ordine cronologico di protocollo. Le ulteriori domande oltre la prima saranno posizionate a fine graduatoria.
I richiedenti il contributo, utilmente collocati in graduatoria, riceveranno comunicazione di accettazione della domanda presentata.
Erogazione del contributo
L’attribuzione dei contributi avverrà sulla base della graduatoria, definita secondo le modalità di cui al precedente articolo, fino all’esaurimento della somma complessiva messa a disposizione pari ad € 75.000,00.
I contributi verranno erogati, in un’unica soluzione, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione, in originale, della seguente documentazione e comunque ad avvenuta erogazione degli stessi da parte della Regione.
1) Relazione descrittiva dell’intervento eseguito comprensiva di elaborato fotografico, asseverata da tecnico abilitato circa la conformità degli interventi eseguiti alla normativa vigente in materia di bonifica – controfirmata dal Direttore dei Lavori (qualora previsto) -, in cui si attesti l’avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte e in conformità alle previsioni del progetto assentito con il titolo abilitativo o autorizzazione presentata e al Piano di lavoro presentato. Dovrà, altresì, essere presentata dichiarazione di fine lavori;
2) Provvedimentiautorizzativiperl’esecuzionedegliintereventi,senecessari;
3) Fotocopia del documento FIR ( Formulario di Identificazione del Rifiuto) attestante l’avvenuto corretto conferimento dei rifiuti contenenti amianto, con chiara indicazione dell’indirizzo dell’edificio di provenienza e del peso smaltito;
4) Copia delle fatture inerenti le spese sostenute per la rimozione, trasporto a recupero o a smaltimento e relativi oneri di conferimento, comprese quelle relative alla predisposizione del cantiere di lavoro e agli oneri per la sicurezza, emesse da imprese che rispettano i requisiti indicati all’art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” iscritte alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Rifiuti; inoltre tali fatture dovranno riportare l’indicazione dell’immobile/fabbricato oggetto di intervento e del manufatto/i rimosso/i. Non saranno in alcun modo ammesse spese fatturate da ditte non aventi tale iscrizione.
5) Copia delle fatture per spese di consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi riportanti l’indicazione dell’immobile/fabbricato oggetto di intervento e del manufatto/i rimosso/i nella misura del 10% dell’importo ammissibile;
6) Copia del bonifico bancario o postale di pagamento delle spese sostenute. Il bonifico dovrà necessariamente riportare nella causale gli estremi della fattura cui si riferisce il pagamento. Non è ammesso il pagamento delle spese in denaro contante;
7) copia del Piano di Lavoro, ai sensi dell’art. 256, comma 2, D. Lgs. 81/2008, che dovrà prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la protezione dell’ambiente esterno. Tale piano dovrà essere redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dovrà essere inviato al
competente organo di vigilanza (Azienda Sanitaria Locale) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia;
8) Copiadellanotificainviataall’organodivigilanzacompetenteperterritorio,aisensidell’art. 250 del D. Lgs. n.81/0 (documento alternativo al Piano di Lavoro di cui al p.to 7);
9) Idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell’edificio interessato, in formato minimo 10 xl8 cm, attestante la nuova situazione a seguito della bonifica;
10) Indicazione delle coordinate bancarie o postali su cui accreditare il contributo previsto.
Ispezioni e controlli
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere, prima dell’erogazione del contributo, alla verifica sulla regolare esecuzione delle opere. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d’opera al fine di verificare lo stato di attuazione del Piano di lavoro e verifiche tecniche successive alla realizzazione dell’intervento.
Tempistica degli interventi
Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
Riduzione, decadenza, revoca del contributo
Eventuali variazioni in aumento del costo indicato nel preventivo di spesa degli interventi non incideranno sull’ammontare del contributo riconosciuto.
Nel caso le quantità espresse in kg. di manufatti contenenti amianto smaltite, come risultante dalla fattura presentata al termine dei lavori, siano inferiori a quelle preventivate di oltre il 20% verrà applicata una decurtazione del contributo in maniera proporzionale.
Qualora non venga rispettato l’impegno relativo all’inoltro di D.I.A./S.C.I.A/C.I.L., ove previste dalla normativa, così come enunciato nei precedenti articoli, il richiedente decadrà dal contributo e la somma verrà utilizzata per finanziare altre richieste di contributo.
Si procederà, altresì, alla revoca del contributo qualora vengano riscontrate le seguenti situazioni:
Falsa dichiarazione in merito allo stato dei luoghi e dei requisiti stabiliti dall’avviso pubblico;
Mancato rispetto degli adempimenti normativi;
- Mancato rispetto di quanto indicato nel titolo abilitativo edilizio in fase di realizzazione dell’intervento di bonifica;
- Falsa dichiarazione in merito alla eventuale presenza di altri finanziamenti, statali, regionali o provinciali, per il medesimo intervento di bonifica dall’amianto;
- In ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo;
- Mancato inoltro, nei termini previsti, della documentazione di cui all’art. 10, comprovante l’avvenuta esecuzione dell’intervento di bonifica.
Indisponibilità del fondo
Le richieste di contributo per la bonifica dei manufatti contenenti amianto che non hanno trovato positiva risposta per carenza di fondi, avranno diritto di precedenza nella eventuale successiva ripartizione dei fondi residui e rinvenenti da rinunce o revoche del contributo assegnato.
Nel caso del contributo assegnato in misura non integrale per la parziale indisponibilità del fondo, il contributo potrà essere integrato sino alla concorrenza dell’ammontare integrale ove alla data dell’accertamento risultino disponibili sufficienti somme nel fondo.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marilena Annicchiarico – Tel. 099/5620280 mailmarilena.annicchiarico@comune.grottaglie.ta.it;
Domanda di ammissione al contributo
La modulistica relativa alla domanda di ammissione al contributo potrà essere reperita sul sito internet del Comune al seguente indirizzo web: http://www.comune.grottaglie.ta.it nella sezione Bandi ed esiti di gara anno 2018. Copia del bando e della domanda potranno, inoltre, essere richiesti agli uffici del Settore Ambiente – Via Martiri d’Ungheria n. 2 – Grottaglie (TA) – C.A.P. 74023 .
Per informazioni o chiarimenti in merito alla documentazione da presentare, contattare l’Ufficio, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.15 al n. tel. 099/5620280 ( dott.ssa Marilena Annicchiarico) – 099/5620277 ( rag. Pietro Quaranta).
L’Amianto, cos’è
L’asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati (serie degli anfiboli) e del gruppo dei fillosilicati (serie del serpentino). Per diventare amianto i minerali di partenza devono subire particolari processi idrotermali di bassa pressione e bassa temperatura. Secondo la normativa italiana sono definiti inalabili (ovvero respirabili): i minerali formati da singole fibre più lunghe di 5 µm e con rapporto lunghezza / larghezza di almeno 3:1. La produzione, la lavorazione e la vendita dell’amianto sono fuori legge in Italia dal 1992. (wikipedia).
È un’attività di prevenzione che si basa sul controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischio con l’obiettivo di proteggere la loro salute, prevenire malattie professionali e le malattie correlate al lavoro. La sorveglianza sanitaria include:
- visita medica preventiva per assodare l’assenza di problematiche relative al lavoro in quanto è fondamentale valutare l’idoneità alla mansione che andrà a svolgere il lavoratore;
- visita medica periodica per accertare che i lavoratori siano idonei a svolgere la specifica mansione. La frequenza di tali controlli avviene una volta l’anno, nel caso in cui la all’interno della norma relativa non sia specificato. Il medico competente può definire, in base alla valutazione del rischio, ogni quanto un lavoratore deve sottoporsi alla visita. Allo stesso tempo, con provvedimento motivato, l’organo di vigilanza può imporre periodicità discorde rispetto a quello che ha indicato il medico competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, ogni qual volta il medico competente reputi lo stato fisico del soggetto correlato ai rischi derivanti dal lavoro svolto, al fine di esprimere l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica nel momento in cui si decida di cambiare mansione, permettendo di verificare se sussiste l’idoneità;
- visita medica al termine del rapporto di lavoro solamente quando la norma lo prevede.
- visita medica al momento della preassunzione;
- visita medica prima che si riprenda il lavoro, in seguito ad un periodo di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, per verificare se il soggetto è idoneo all’incarico lavorativo.
L’obbligo e l’onere economico di garantire la sorveglianza sanitaria spettano al datore di lavoro, mentre il medico competente ha il compito di emettere un giudizio di idoneità alla mansione. I lavoratori che devono provvedere alla manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, oppure in caso di smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, ovvero alla bonifica delle aree interessate, prima di poter svolgere le determinate mansioni sono obbligatoriamente sottoposti, almeno una volta ogni tre anni, oppure nel caso in cui sia il medico a decidere, a sorveglianza sanitaria. La stessa ha come scopo anche quello di constatare se al soggetto è consentito utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Per quanto riguarda i lavoratori che sono stati iscritti anche solamente una volta nel registro degli esposti devono essere sottoposti a visita medica al termine del rapporto di lavoro ed anche a successivi accertamenti.