Scade oggi il pagamento di due tributi anche a Grottaglie, previsti inizialmente per sabato 16 giugno 2018.
- IMU TASI
- TARI seconda rata
Queste le aliquote previste a Grottaglie
Aliquote IMU 2018
- Abitazione principale e relative pertinenze escluse dal pagamento dell’IMU, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze che invece sono tenute al versamento nella misura dello 5,8‰ con detrazioni di legge;
- Aree edificabili aliquota al 7,6 ‰
- Altri immobili (inclusi quelli di categoria D con riserva statale del 7,6‰) complessiva aliquota al 9,4‰
- Terreni agricoli aliquota al 7,6‰; sono esonerati dal versamento dell’I.M.U. quei terreni ricadenti
in zone svantaggiate e precisamente quelli ricompresi nei fogli di mappa da 1 a 30 e da 33 a 39; sono parimenti esonerati dal versamento dell’I.M.U. i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
Si fa presente che, le aliquote come sopra indicate, sono quelle confermate nella Delibera di approvazione del Bilancio n°32 del 29/03/2017 ed invariate dal 2013 (D.C.C. n°76 del 29/11/2013).
Aliquote TASI 2018
- Abitazione principale e relative pertinenze: sono escluse dal versamento tanto per il possessore quanto per il detentore (utilizzatore e suo nucleo familiare) ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze che versano la TASI nella misura del 0,2‰
- Altri immobili (inclusi quelli di categoria D con riserva statale del 7,6‰) complessiva aliquota all’1,2‰;
- Aree edificabili aliquota del 2,5‰
- Aree condominiali ad uso esclusivo aliquota del 1,0‰;
- Fabbricati rurali aliquota del 1,0‰.
N.B. Ai sensi del comma 681, art.1, della L.147/2013 modificato dalla L.208/2015, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal regolamento del 30% mentre la restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’occupante e il suo nucleo familiare non siano proprietari dell’immobile ma vi abbiano eletto la propria residenza, la TASI non è dovuta per l’occupante mentre per il titolare del diritto reale è dovuta nella misura del 70% e con l’aliquota stabilita per gli altri immobili all’1,2‰.
Cos’è lo IUC
La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Cos’è la TASI
La Tasi è il tributo comunale per i Servizi Indivisibili erogati. E’ dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile nella misura stabilita dal regolamento comunale ed è’ destinata a far fronte alle spese per l’illuminazione, alla cura del verde, alla pulizia stradale e a tutti quei servizi forniti in maniera uguale a tutti i cittadini. Fa parte dell’imposta comunale Iuc con l’Imu e la Tari. L’esenzione dalla Tasi per abitazione principale è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016, la quale ha aggiunto l’esenzione ai fini Tasi, a quella prevista dal 2013 per l’Imu. Dal 1° gennaio 2016, quindi, non è dovuta la Tasi per «le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» (articolo 1, commi 639 e 669, legge 147/2013). L’esenzione dalla Tasi è stata estesa anche ai soggetti che adibiscono a propria abitazione principale la casa detenuta in locazione o in comodato, per la quota di loro competenza. Per seconde case e altri immobili la base imponibile si determina con le stesse regole dell’Imu.
Cos’è l’IMU
L’imposta municipale unica è la tassa sulla proprietà degli immobili. Continua ad essere dovuta per le prime case solo se considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9). Si paga sempre per la seconda abitazione e altri immobili. La base imponibile viene determinata partendo dal valore catastale dell’immobile moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge in base alle diverse tipologie abitative;
Si rammenta che il 16 giugno 2017 scade il termine di versamento della prima rata I.M.U.
Il calcolo dell’imposta dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2017 che di seguito vengono sinteticamente riportate:
Abitazione principale unicamente quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9aliquota 0,58% con detrazioni previste per legge;
Terreni agricoli aliquota base allo 0,76%( con esclusione dei terreni ricompresi nei fogli da 1 a 30 e da 33 a 39);
aree edificabili aliquota base 0,76%;
Altri immobili aliquota allo 0,94%: si fa presente che le categorie D versano l’importo pari allo 0,76% allo Stato e il restante 0,18% al Comune.
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Cos’è la Tari
Tari, nome nuovo per la tassa dei rifiuti. Sostituisce la Tares dello scorso anno che a sua volta aveva preso il posto di Tarsu. Rappresenta la componente relativa al servizio rifiuti della Iuc per finanziare i costi di raccolta e smaltimento della spazzatura. Istituita con legge 147 del dicembre 2013 deve essere pagata da chi ha locali o aree scoperte, a qualsiasi uso, che producano rifiuti.
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Tariffe Tari allegato Grottaglie
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