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In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 25.04.2015 (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015), l’Ufficio del Registro delle imprese di Taranto con avviso del 08 marzo 2016, pubblicato sull’albo camerale online in data 10 marzo, ha invitato le imprese, che secondo le rilevazioni di Infocamere sono risultate avere un indirizzo di posta elettronica certificata inesistente o scaduto o revocato, a comunicare un nuovo indirizzo PEC.

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In data 5 agosto 2016 è stata iscritta la cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC relativi a n. 5.134 imprese (individuali e collettive) che non hanno provveduto all’adempimento richiesto, giusto decreto del Giudice del Registro.

Quali sono le conseguenze?
L’art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008 prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese, disposizione sostanzialmente ricalcata dall’art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012 per le imprese individuali.
La cancellazione dell’indirizzo PEC comporterà le seguenti conseguenze:
a) le successive domande di iscrizione di fatti o atti relativi alle predette imprese non potranno essere gestite. Saranno sospese in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno rifiutate;
b) in base alle indicazioni ministeriali sarà applicabile anche la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 c.c. (da € 5 a € 516) per le imprese individuali, e dall’art. 2630 c.c. (da € 206 a € 2.065).

Pertanto, le imprese che non abbiano provveduto a comunicare un indirizzo PEC univoco, attivo e riferibile all’impresa al fine di evitare che ” le domande di iscrizione di fatti o atti” siano sospese e in caso di ulteriore inerzia rifiutate, sono invitate a comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese di Taranto un nuovo indirizzo PEC per consentire loro di operare regolarmente sul mercato.

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