Il Comune di Ceglie Messapica prende provvedimenti contro un malcostume che affligge tutte le città italiane e che – soprattutto nelle notti d’estate – tocca apici più che preoccupanti.
Con una ordinanza sindacale è stata quindi vietata la la vendita per asporto, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro, in maniera da contrastare un fenomeno che oltre a contribuire notevolmente al degrado urbano, rischia anche di provocare incidenti ed infortuni. Nell’ordinanza citata si legge infatti: “Premesso che soprattutto durante la stagione estiva si registra nel territorio comunale, l’abbandono in strade, giardini e piazze di bottiglie e contenitori da parte di persone che consumano bevande, alcoliche e non, all’interno di spazi pubblici; Constatato che la predetta situazione assume, in particolare nelle ore notturne, proporzioni rilevanti ed è fonte di pericolo per l’igiene e l’incolumità pubblica, per la sicurezza urbana e per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza; Considerate inaccettabili le condizioni nelle quali vengono lasciate vie, piazze e luoghi pubblici dal punto di vista di bottiglie o contenitori di vetro presenti a terra;Considerato che il fenomeno descritto è collegato alla vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, praticata dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari presenti nel territorio comunale;
Ritenuto necessario intervenire con urgenza al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici:
– Il divieto di vendita e somministrazione per gli esercenti sia in forma fissa che ambulante, di bevande in contenitori, che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro;
– Il divieto per gli avventori di utilizzo di contenitori di vetro di qualsiasi genere (bicchieri, bottiglie, contenitori, ecc., ) nelle aree pubbliche del centro urbano.
Ritenuto di limitare l’efficacia del provvedimento dall’05.08.2015 al 15.09.2015, tutti i giorni della settimana dalle ore 22,00 alle ore 06,00;
Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 come previsto dall’articolo 689 del Codice Penale;
Visti gli l’articoli 50- 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999 n. 265;
Visto l’articolo 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n, 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, nei confronti degli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa ed in forma ambulante ed attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari siti nel Comune di Ceglie Messapica e dei consumatori:
1. Il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande ed alimenti in bottiglie o bicchieri di vetro. La somministrazione e la vendita di bevande e alimenti, devono essere effettuate solo da personale autorizzato. La consumazione di bevande o alimenti, può avvenire in bicchieri/contenitori siano essi di plastica o di vetro, purchè l’utilizzo di bicchiere/contenitore di vetro avvenga esclusivamente all’interno di locali ed aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.
2. Il divieto per i consumatori di utilizzare bottiglie/contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc., ) nelle aree pubbliche;
3. I suddetti divieti hanno efficacia su tutto il territorio comunale tutti i giorni dall’05.08.2015 al 15.09.2015, dalle ore 22,00 alle ore 06,00.
AVVERTE
– L’inosservanza delle disposizioni indicate nella presente ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative da €. 25,00 ad €. 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis/c. 1 e 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– Qualora l’infrazione sia commessa da titolari di autorizzazioni per l’attività di somministrazione o di vendita si procederà all’adozione del provvedimento di sospensione NON INFERIORE A GIORNI 3 (TRE)
– Che l’inottemperanza al provvedimento di sospensione di cui al punto precedente può comportare la revoca dell’autorizzazione o la chiusura dell’attività nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizi commerciali.»