«Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114 rubricato «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» impone, all’articolo 6, il divieto d’incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, variando e integrando quanto stabilito dall’articolo 5 comma 9 della legge 7 agosto 2012, n. 135» Lo ricorda Cosimo Petraroli, portavoce del MoVimento 5 Stelle.
«Con la legge 7 agosto 2012, n. 135 – prosegue Petraroli – si stabiliva il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno, servizi, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza Vista la poca chiarezza delle disposizioni normative ho chiesto con un’interrogazione diretta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione se intendano chiarire le disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 114.
Infatti – aggiunge Petraroli – con l’articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 114 si stabilisce, infatti, il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Si vieta, altresì, di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllate. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
Queste disposizioni potrebbero incidere anche sulle Autorità Portuali. La specificità del settore portuale è rilevata anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 378 dei 2005. In tale sentenza si afferma che «il Presidente è posto al vertice di una complessa organizzazione che vede coinvolti, e soggetti al suo coordinamento, anche organi schiettamente statali e gli è assegnato un ruolo fondamentale, anche di carattere propulsivo, perché il porto assolva la sua funzione, comunque interessante l’economia nazionale»
Pertanto – conclude Petraroli – chiedo ai Ministri interrogati di chiarire se le disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 114 rendano possibile o meno concorrere alla carica di presidente della autorità portuale per i lavoratori collocati in quiescenza.»